Normativa nazionale

Legislazione nazionale per i servizi

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Ambito minori e famiglie

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile” https://www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm

“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1983-05-17&atto.codiceRedazionale=083U0184&elenco30giorni=false

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri” https://www.camera.it/parlam/leggi/98476l.htm

“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuita’ affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/29/15G00187/sg

“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturalihttps://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/17/012G0242/sg

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismohttps://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg

misure di inclusione

Documenti e norme dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://www.lavoro.gov.it/

Reddito di Cittadinanza

  1. Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
  2. Circolare INPS 43 del 20 marzo 2019 – Disciplina del Reddito di cittadinanza
  3. Decreto Interministeriale del 19 aprile 2019 – Modalità di utilizzo della Carta Reddito di cittadinanza
  4. Messaggio INPS n. 1954 del 21 maggio 2019 – Rilascio Simulatore RdC/PdC – Allegato 1
  5. Circolare INPS n.100 del 5 luglio 2019 – Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza Allegati:
  6. Modulo domanda RdC/PdC
  7. Modello RdC/PdC-Com esteso
  8. Modello RdC/PdC-Com ridotto
  9. Messaggio INPS 2662 dell’11 luglio 2019 – Gestione delle istanze di rinuncia – Allegato: Modulo rinuncia
  10. Circolare INPS n. 104 del 19 luglio 2019 –  Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza
  11. Accordo Conferenza Stato-città e autonomie locali del 4 luglio 2019 – Definizione delle modalità di verifica da parte dei Comuni dei requisiti di residenza e soggiorno
  12. Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sugli esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza per alcune categorie di persone (Conferenza Unificata del 1° agosto 2019) 
  13. Decreto Ministeriale del 23 luglio 2019 – Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l’Inclusione Sociale
  14. Decreto Interministeriale del 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di individuazione dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza
  15. Circolare n. 187 del 14 gennaio 2020 – Istruzioni operative in relazione all’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo e di inclusione sociale (esoneri) ed alle modalità di convocazione dei beneficiari Rdc  
    Allegati: 
  16. Messaggio INPS n. 4516 del 3 dicembre 2019 – Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea
  17. Nota 2191 del 19 marzo 2020 – Sospensione delle misure di condizionalità per beneficiari reddito di cittadinanza – Articolo 40 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 

Progetti Utili alla Collettività (PUC)

Piattaforma GePI

  1. Nota MLPS 4143 del 16 maggio 2019 – Procedure per l’accreditamento degli amministratori alla Piattaforma Digitale per il Patto per l’Inclusione Sociale
  2. Nota MLPS 7250 dell’8 agosto 2019 – Attivazione Piattaforma GePI
  3. Linee guida accreditamento Piattaforma GePI
  4. Convenzione Comuni/Ambiti Piattaforma GePI
  5. Nota MLPS del 17 settembre 2019 – Convenzione Piattaforma GePI
  6. Nota MLPS 9023 del 21 ottobre 2019 – Registrazione del decreto istitutivo del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza
  7. Decreto Ministeriale del 2 settembre 2019 istitutivo del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza (GU Serie Generale n. 258 del 04-11-2019)
    Allegato 1 – Criteri per la distinzione delle Platee tra CPI e Comuni
    Allegato 2 – Piano tecnico di attivazione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza
    Allegato 3 – Piano tecnico di attivazione della piattaforma del Rdc per il Patto per l’inclusione sociale
    Allegato 4 – Piano tecnico di attivazione della piattaforma del Rdc per il Patto per il lavoro
    Allegato 5 – Piano tecnico di interoperabilità delle Piattaforme del Rdc
  8. Nota MLPS 9227 del 25 ottobre 2019 – Indicazioni in materia di controlli anagrafici
  9. Nota MLPS 10078 del 18 novembre 2019 – Pubblicazione DM Sistema informativo del Reddito di cittadinanza – Piattaforma GePI
  10. Nota MLPS 102 del 10 gennaio 2020 – Aggiornamenti della Piattaforma GePI e chiarimenti in materia di controlli dei requisiti di residenza e di soggiorno
  11. Nota Ufficio legislativo trasmessa il 19 febbraio 2020 – Indicazioni relative all’accesso al Rdc per i senza dimora e alla verifica del possesso del requisito di residenza da parte delle persone cancellate dall’anagrafe per irreperibilità

migrazioni e protezione internazionale

“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata” https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113!vig=

disabilità

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg

“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilitagrave prive del sostegno familiare” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/24/16G00125/sg

pubblica amministrazione ed enti locali

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/sg

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblichehttps://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/01165dl.htm

“Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o),
q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubblichehttp://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Riorganizzione_delle_PA_DLgs_25_maggio_2017_n75.pdf

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblicihttps://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti localihttps://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00267dl.htm

“Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/4/7/14G00069/sg

integrazione sociosanitaria

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg

Articoli utili dal Codice civile

Alcuni articoli utili alla professione. Segnala l’inserimento di contenuti attraverso la pagina Contatti!

Art. 403.
Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Art. 404.
Amministrazione di sostegno.

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405.
Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità.

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;

2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. 

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406.
Soggetti.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407.
Procedimento.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408.
Scelta dell’amministratore di sostegno.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409.
Effetti dell’amministrazione di sostegno.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410.
Doveri dell’amministratore di sostegno.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411.
Norme applicabili all’amministrazione di sostegno.

Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412.
Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

Art. 413.
Revoca dell’amministrazione di sostegno.

Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Art. 343.
Apertura della tutela.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

Art. 315. Stato giuridico della filiazione.

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Art. 315-bis. Diritti e doveri del figlio.

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Art. 316.Responsabilità genitoriale. (1)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Art. 316-bis. Concorso nel mantenimento.

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Art. 317.Impedimento di uno dei genitori.

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

Art. 317-bis.Rapporti con gli ascendenti.

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.

Art. 318.Abbandono della casa del genitore.

Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Art. 320.Rappresentanza e amministrazione.

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri , fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.

L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.

Art. 330.Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 333.Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 336-bis.Ascolto del minore.

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

Art. 337.Vigilanza del giudice tutelare.

Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni.


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